Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della solidarietà sociale, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

 

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